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Sez. 2, Sentenza n. 4366 del 04/07/1981 (Rv. 415057 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - CONVENZIONE TRA CLIENTE ED AVVOCATO IMPLICANTE LA RINUNCIA TOTALE O PARZIALE DEL PROFESSIONISTA AI SUOI COMPENSI PER DETERMINATE CONTROVERSIE, CON LA CONTROPARTITA DEL CONSEGUIMENTO DI UN VANTAGGIO ECONOMICO FUTURO - NULLITA - ESTENSIONE ALLE ALTRE PARTI DELLA CONVENZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415057-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - CONVENZIONE TRA CLIENTE ED AVVOCATO IMPLICANTE LA RINUNCIA TOTALE O PARZIALE DEL PROFESSIONISTA AI SUOI COMPENSI PER DETERMINATE CONTROVERSIE, CON LA CONTROPARTITA DEL CONSEGUIMENTO DI UN VANTAGGIO ECONOMICO FUTURO - NULLITA - ESTENSIONE ALLE ALTRE PARTI DELLA CONVENZIONE - ESCLUSIONE.*

La convenzione tra cliente ed avvocato (nella specie: tra INAM e cosiddetto legale esterno), con la quale il secondo rinunzia parzialmente o completamente ai suoi compensi per determinate controversie, contenendoli nel minimo per altre - ove risulti esclusa la causa gratuita, dovendosi invece ravvisare l'intento del professionista di conseguire un vantaggio economico (nella specie: sotto Forma di Assicurazione di numerosi ulteriori incarichi professionali), come futura contropartita di detta rinuncia - e affetta da nullita, non sanabile ancorche vi siano stati Atti di esecuzione, nella parte in cui si traduce in una violazione dei minimi inderogabili previsti dalle tariffe professionali (art 24 della legge 13 giugno 1942 n 794). Tale nullita, se da tutto il contesto della convenzione emerga la volonta degli interessati di attribuire al professionista gli onorari nella misura minima, non si estende, in base all'art 1419 cod civ, alle parti della convenzione stessa non contrastanti con il divieto sancito dall'art 24 citato. (V 106/81, mass n 410502; (V 6402/80, mass n 410155; (V 765/69, mass n 339083; (V 2672/66, mass n 325122).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)