Sez. 1, Sentenza n. 2886 del 17/10/1974 (Rv. 371317 - 01)
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - CON L'ESTERO - ESPORTAZIONI - IN GENERE - DIVIETI - BIGLIETTI DI STATO E DI BANCA ITALIANI - DIVIETO DI ESPORTAZIONE - TRASGRESSIONE - PENE PECUNIARIE - PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE - DECRETO MINISTERIALE - NATURA AMMINISTRATIVA - POTERI DELLA PA - ESTENSIONE - SINDACATO DELL'AGO - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - CON L'ESTERO - ESPORTAZIONI - IN GENERE - DIVIETI - BIGLIETTI DI STATO E DI BANCA ITALIANI - DIVIETO DI ESPORTAZIONE - TRASGRESSIONE - PENE PECUNIARIE - PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE - DECRETO MINISTERIALE - NATURA AMMINISTRATIVA - POTERI DELLA PA - ESTENSIONE - SINDACATO DELL'AGO - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
In tema di divieto di esportazione di biglietti di stato e di banca italiani, il procedimento di irrogazione (ai trasgressori) delle pene pecuniarie, a norma degli articoli 6 del DL 6 giugno 1956, n 476, e 2 del RDL 5 dicembre 1938, n 1928, e il decreto ministeriale con cui il procedimento stesso si conclude hanno natura amministrativa, come nell'ambito amministrativo restano circoscritti sia la natura della sanzione, sia le modalita e le prerogative autoritarie della sua irrogazione. Poiche i menzionati Atti e prerogative incidono su diritti soggettivi, essi sono suscettibili d'impugnazione e di Sindacato davanti al magistrato ordinario. Agli effetti suindicati l'autorita amministrativa, nell'ambito delle proprie funzioni e per giustificare i suoi provvedimenti, ha facolta di verificarne i presupposti obbiettivi, e di accertare le circostanze da cui siano desunte l'esistenza e l'entita delle infrazioni commesse, e cioe di compiere la necessaria istruttoria per accertare la sussistenza dell'illecito. (nella specie si contestava che l'autorita amministrativa potesse giudicare circa la sussistenza e l'entita del fatto illecito, e si sosteneva che tale accertamento, da compiersi dal giudice, doveva precedere la irrogazione della sanzione. La Corte suprema ha disatteso tale assunto, enunciando il principio di cui in massima). (V 2594'53).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 2, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)