Sez. L, Sentenza n. 167 del 10/01/2006 (Rv. 585902 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva in base all'art. 23 della legge n. 56 del 1987 - Limiti - Fattispecie relativa ad assunzione a tempo determinato di dipendente postale in sostituzione di dipendente assente per ferie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, l'interpretazione dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 nel senso dell'estensione dei contratti a termine "autorizzati", consentendo alla contrattazione collettiva, con una sorta di "delega in bianco", di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, e affidando, adeguatamente, la tutela del lavoratore allo strumento negoziale collettivo, non rappresenta un capovolgimento del rapporto di regola-eccezione tra contratto di lavoro a tempo indeterminato e lavoro temporaneo, né una "liberalizzazione" dell'assunzione a termine (ritenuta inammissibile da Corte cost. n.41 del 2000, in forza dell'obbligo dell'Italia di rispettare la direttiva 1999/70/Ce del Consiglio dell'unione europea del 28 giugno 1999). (Nell'applicare il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito incorsa in violazione di norme di diritto nel negare che l'ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva fosse del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie. Inoltre, decidendo la causa in base alla "regula iuris" dell'onere del datore di lavoro di provare la legittima apposizione del termine, il giudice di merito aveva del tutto omesso l'indagine sull'intenzione espressa dagli stipulanti, ritenendo che dovesse essere comprovata la funzione sostitutiva del contratto e la carenza di personale ed escludendo che l'autorizzazione conferita dal contratto collettivo potesse contemplare, quale unico presupposto per la sua operatività, l'assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70, Contr. Coll. 26/11/1994 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)