Sez. 1, Sentenza n. 18514 del 04/12/2003 (Rv. 568642 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI | Procedimenti in camera di consiglio - Decreto pronunciato in confronto di più parti - Ricorso per cassazione - Termine breve - Applicabilità - Condizioni - Notificazione ad istanza di parte - Necessità - Notificazione a cura della cancelleria - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI
L'art. 739 cod. proc. civ. - secondo il quale il provvedimento emesso in camera di consiglio dal tribunale, se pronunziato in confronto di più parti, è reclamabile entro dieci giorni dalla notificazione -, non deroga alla regola generale dettata dall'art. 326 del codice medesimo per le impugnazioni in genere, con la conseguenza che anche il termine per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso i decreti pronunziati in camera di consiglio decorre dalla notificazione del provvedimento: ad un tal riguardo, ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 325 cod. proc. civ., occorre che la notificazione sia eseguita ad istanza di parte, non essendo sufficiente che la notificazione sia stata effettuata a cura della cancelleria del giudice, nel qual caso il ricorso per cassazione resta soggetto al termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Civ. art. 371
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)