Sez. 5, Sentenza n. 29587 del 29/12/2011 (Rv. 621036 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE | Controversie tributarie - Assistenza difensiva obbligatoria - Anteriorità dell'incarico - Necessità - Esclusione - Sanatoria - Possibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, nelle controversie per le quali è obbligatoria l'assistenza di un difensore ex art. 12 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il presupposto dell'anteriorità del mandato difensivo non è richiesto a pena di inammissibilità del ricorso, con la conseguenza che, in difetto di detto incarico, l'irritualità dell'atto sottoscritto dal solo contribuente o da un soggetto non abilitato è sanabile mediante conferimento di incarico successivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)