Sez. L, Sentenza n. 13363 del 11/09/2003 (Rv. 566772 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE | Pensione di inabilità civile - Requisito reddituale - Cumulo del reddito dell'inabile con quello del coniuge - Necessità - Assegno di invalidità civile - Requisito reddituale - Cumulo del reddito - Necessità - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE
Ai fini dell'accertamento del requisito reddituale per la pensione di inabilità all'invalido civile totalmente inabile va disposto, ai sensi del combinato disposto del secondo comma dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n.118 e dell'art. 26 primo comma della legge 30 aprile 1969, n.153 (richiamato dal citato secondo comma per estenderne l'applicazione alla pensione di inabilità), il cumulo del reddito del coniuge con quello del dichiarato inabile, mentre in favore degli inabili parziari, beneficiari dell'assegno mensile di invalidità civile di cui all'art. 13 della citata legge n.118 del 1971, l'art. 14 septies, quinto comma, del D.L. 30 dicembre 1979, n. 633, convertito con modificazioni nella legge 29.2.1980, n. 33, prevede ai fini della sussistenza del requisito reddituale l'esclusione del cumulo del reddito del beneficiario non solo con riferimento al coniuge, ma anche a tutti gli altri componenti del nucleo familiare.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1979 num. 663 art. 14 septies CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 1181 art. 12, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)