Sez. L, Sentenza n. 16311 del 19/11/2002 (Rv. 558597 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Requisito reddituale - Criteri di computo del reddito - Redditi dell'assistito - Redditi degli altri componenti del nucleo familiare dell'assistito - Regola del cumulo - Applicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE
Ai fini dell'accertamento del requisito reddituale previsto per l'attribuzione della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118, stabilito dall'art. 14 "septies", quarto comma, della legge 29 febbraio 1980 n. 33, non può trovare applicazione la regola - stabilita dal successivo quarto comma dello stesso art. 14 "septies" solo per l'assegno mensile di cui agli artt. 13 e 17 legge n. 118 del 1971 - della esclusione dal computo dei redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare dell'interessato, avendo la Corte costituzionale (sentenza n. 88 del 1992)dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 152, limitatamente alla parte in cui non prevedeva a favore degli anziani divenuti invalidi dopo il sessantacinquesimo anno di età, ed aspiranti alla pensione sociale, un meccanismo differenziato di determinazione del limite di reddito cumulato con quello del coniuge.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 art. 14 septies, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)