Sez. L, Sentenza n. 8816 del 22/07/1992 (Rv. 478293 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - In genere | Requisito reddituale - Computo - Regola della esclusione dei redditi ricevuti dagli altri componenti del nucleo familiare dell' interessato - Inapplicabilità.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - In genere
Ai fini dell'accertamento del requisito reddituale previsto per l'attribuzione della pensione di invalidità di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118, stabilito dall'art.l 14 "septies", quarto comma, della legge 29 febbraio 1980 n. 33, non può trovare applicazione la regola - stabilita dal successivo quarto comma dello stesso art. 14 "septies" solo per l'assegno mensile di cui agli artt. 13 e 17 legge n. 118/1971 citata - della esclusione dal computo dei redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare dell' interessato.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 art. 14 septies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)