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Sez. 4, Sentenza n. 42496 del 19/09/2012 Cc. (dep. 31/10/2012) Rv. 254613 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione al reato di cui all'art. 186, comma secondo, lett. c), c.d.s. - Fatto commesso in data anteriore alla legge n. 120 del 2010 - Determinazione della pena secondo la legge vigente al momento del fatto - Sostituzione della pena così applicata con la sanzione del lavoro di pubblica utilità introdotta con la legge n. 120 del 2010 - Legittimità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254613-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

La legge n. 120 del 2010, che introduce la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, può trovare applicazione - quale disposizione di favore, ex art. 2, comma quarto, cod. pen. - anche in relazione ai fatti commessi sotto il vigore della previgente disciplina; tuttavia, una volta individuata la disposizione più favorevole, il giudice deve applicarla nella sua integralità non potendo combinare un frammento della legge previgente ed un frammento di quella vigente, giacché in tal modo si verrebbe ad applicare una terza legge di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando il principio di legalità. Deve, pertanto, essere annullata senza rinvio la sentenza pronunciata, ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma secondo, lett. c), c.d.s.), con la quale la pena applicata all'imputato sia determinata secondo la più favorevole in vigore al momento del fatto e sia sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità, introdotta dalla successiva legge n. 120 del 2010, che per il reato di cui all'art. 186, comma secondo, lett. c), c.d.s. prevede una pena più severa (da sei mesi ad un anno), in quanto detta pena è stata illegalmente sostituita, giacché qualora si ritenga il "novum" normativo di cui alla legge n. 120 del 2010 più favorevole in concreto esso deve essere applicato nella sua integralità, ivi compreso il nuovo e più severo trattamento sanzionatorio per il succitato reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2 lett. C, Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 9, Legge 29/07/2010 num. 120 art. 33 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)