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Sez. 4, Sentenza n. 7961 del 17/01/2013 Ud. (dep. 19/02/2013) Rv. 255103 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Pena - Individuazione - Combinazione di norme in successione - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255103-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI

In materia di successione nel tempo di leggi penali, il giudice, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole, deve applicarla nella sua integralità, senza poter combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del "favor rei", atteso che in tal modo verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore con violazione del principio di legalità. (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale che, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma secondo, lett. c) C.d.S. commesso prima del 31 maggio 2010, data dell'entrata in vigore della l. n. 120 del 2010, aveva irrogato all'imputato la pena più favorevole vigente al momento del fatto sostituendola con la sanzione del lavoro di pubblica utilità, introdotta soltanto dalla legge citata).

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2 lett. C, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 29/07/2010 num. 120 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)