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Sez. 4, Sentenza n. 8083 del 15/11/2013 Ud. (dep. 20/02/2014) Rv. 259275 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Reato commesso anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 120 del 2010 - Sostituzione della pena inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità - Richiesta presentata in sede di impugnazione - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259275-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

In tema di guida in stato d'ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1, 5 grammi per litro (art. 186, secondo comma, lett. c) C.d.S., l'imputato che, condannato in primo grado in base alla disciplina anteriore alla legge n. 120 del 2010, invochi in sede di impugnazione l'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità introdotta dalla legge citata, deve condizionare la sua richiesta alla contestuale irrogazione della diversa e più severa pena detentiva prevista dalla nuova normativa. (In motivazione la Corte ha chiarito che, diversamente opinando, si farebbe illegittima applicazione di una "terza legge", risultante dalla combinazione dei frammenti più favorevoli delle diverse discipline succedutesi nel tempo, in violazione dell'art. 2 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 com. 2 lett. C, Cod. Strada art. 186 com. 9 lett. BI, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)