Sez. L, Sentenza n. 12810 del 10/06/2011 (Rv. 617647 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Totalizzazione dei contributi versati a gestioni diverse, ex art. 71 legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Presupposti - Estensione della cumulabilità ai fini del conseguimento della prestazione costituita dall'assegno di invalidità di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1994, n. 222 - Esclusione - Fondamento - Diversità sistematica tra invalidità ed inabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
In tema di totalizzazione dei periodi assicurativi, l'art. 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (per effetto della cui entrata in vigore è rimasto abrogato il d.m. 2 maggio 1996, n. 282, poi a sua volta abrogato, unitamente al d.m. 7 febbraio 2003, n. 57, dall'art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42), nel prevedere la facoltà di cumulare, per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso diverse gestioni, non ha esteso la facoltà del cumulo ai fini del conseguimento della diversa prestazione costituita dall'assegno di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222 del 1984.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1994 num. 222 art. 1, Legge 12/06/1994 num. 222 art. 2, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 71, Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 02/05/1996 num. 282, Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 07/02/2003 num. 57, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 42 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)