Sez. 1, Sentenza n. 945 del 13/03/1975 (Rv. 374332 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - TRASCRIZIONE - TARDIVA - ORDINARIA - DIFFERENZE - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI SOGGETTIVI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - TRASCRIZIONE - TARDIVA - ORDINARIA - DIFFERENZE - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI SOGGETTIVI.*
In tema di matrimonio concordatario, si ha trascrizione ordinaria quando il ministro del culto abbia trasmesso uno dei due originali dell'atto di matrimonio, nei cinque giorni successivi alla celebrazione, all'ufficiale dello stato civile, anche se quest'ultimo ne ritardi l'adempimento per la necessita di accertare l'inesistenza di cause di intrascrivibilita. La trascrizione tardiva ha invece altri caratteri e presupposti: a) la mancata trasmissione dell'atto di matrimonio nei cinque giorni dalla celebrazione; b) la successiva richiesta da parte di 'chiunque vi abbia interessè; C) la possibilita di inoltrare tale richiesta 'in ogni tempò; d) il requisito della sussistenza - al momento della celebrazione delle nozze - delle condizioni stabilite dalla legge per ottenere l'ordinaria trascrizione, e del non essere venute meno tali condizioni successivamente. A differenza della trascrizione ordinaria cosiddetta 'ritardatà, la trascrizione tardiva, pur operando retroattivamente al momento della celebrazione delle nozze, non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi, e cioe essa ha effetto retroattivo solo rispetto ai coniugi. (V 1888/57; 731/53).*
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1929 num. 847 art. 13, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)