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Sez. 1, Sentenza n. 488 del 22/01/1988 (Rv. 457016 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - TRASCRIZIONE - TARDIVA - PREGIUDIZIO PER I DIRITTI QUESITI DEI TERZI - ESCLUSIONE - RICHIESTA DI DETTA TRASCRIZIONE DA PARTE DI UN CONIUGE DOPO LA MORTE DELL'ALTRO CONIUGE - INCIDENZA SUI DIRITTI SUCCESSORI DEGLI EREDI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457016-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - TRASCRIZIONE - TARDIVA - PREGIUDIZIO PER I DIRITTI QUESITI DEI TERZI - ESCLUSIONE - RICHIESTA DI DETTA TRASCRIZIONE DA PARTE DI UN CONIUGE DOPO LA MORTE DELL'ALTRO CONIUGE - INCIDENZA SUI DIRITTI SUCCESSORI DEGLI EREDI - INSUSSISTENZA.*

La trascrizione del matrimonio religioso nei registri dello stato civile, tardivamente effettuata dopo la morte di uno dei coniugi, nel vigore della legge 27 maggio 1929 n. 847, consente all'altro coniuge di far valere la propria qualità di coerede riservatario nel rapporto con i figli del defunto, atteso che l'art. 14 ultimo comma della citata legge, il quale esclude che detta trascrizione possa pregiudicare i diritti di terzi, si riferisce ai titolari di diritti incompatibili, che verrebbero direttamente lesi dalla trascrizione stessa, mentre tali non sono qualificabili i suddetti figli, mantenendo essi lo "status" di eredi e subendo un pregiudizio solo riflesso, circa la concreta quantificazione delle loro spettanze patrimoniali. (V 5971/81, mass n 416749; (V 945/75, mass n 374332; (contra 1888/57).*

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1929 num. 847 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)