Sez. 1 - , Ordinanza n. 22179 del 13/07/2022 (Rv. 665161 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE | Procreazione medicalmente assistita eseguita all'estero - Figlio nato in Italia da madre italiana - Formazione dell'atto di nascita - Indicazione come genitore anche della donna stabilmente convivente con la madre - Esclusione - Fondamento. STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI - In genere.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE
In caso di concepimento all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, la domanda volta ad ottenere la formazione di un atto di nascita recante quale genitore del bambino, nato in Italia, anche il c.d. genitore intenzionale, non può trovare accoglimento, poiché il legislatore ha inteso limitare l'accesso a tali tecniche alle situazioni di infertilità patologica, fra le quali non rientra quella della coppia dello stesso genere; non può inoltre ritenersi che l'indicazione della doppia genitorialità sia necessaria a garantire al minore la migliore tutela possibile, atteso che, in tali casi, l'adozione
in casi particolari si presta a realizzare appieno il preminente interesse del minore alla creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico, alla luce di quanto stabilito dalla sentenza della Corte cost. n. 79 del 2022.
Legge 19/02/2004 num. 40 art. 4 com. 3 CORTE COST., Legge 19/02/2004 num. 40 art. 6 CORTE COST., Legge 19/02/2004 num. 40 art. 8 CORTE COST., Legge 19/02/2004 num. 40 art. 9 CORTE COST., DPR 03/11/2000 num. 396 art. 29 CORTE COST., Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Cod. Civ. art. 254, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)