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Sez. L, Sentenza n. 13782 del 07/11/2001 (Rv. 550065 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Dimissioni per giusta causa - Attribuibilità al lavoratore di un risarcimento ulteriore rispetto all'indennità di preavviso - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550065-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

Ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. così come al datore di lavoro che licenzi un lavoratore inadempiente è precluso di domandare il risarcimento del pregiudizio sofferto per trovarsi costretto a reperire sul mercato un nuovo collaboratore a condizioni meno vantaggiose, non è consentito al lavoratore dimissionario per giusta causa ottenere altro che l'indennità di preavviso a compenso del pregiudizio specifico determinato dalla risoluzione del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)