Sez. 1, Ordinanza n. 13289 del 16/07/2004 (Rv. 575634 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI | Controversie trattate con rito ordinario - Tempestività della proposizione del regolamento - Termine - Decorrenza dalla comunicazione del cancelliere - Motivazione e data di deposito della sentenza - Necessità - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI
In tema di regolamento di competenza, con riferimento alle sentenze rese in rito ordinario, è inammissibile il regolamento proposto oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza effettuata tramite biglietto di cancelleria contenente il dispositivo, ancorché privo della data di deposito della sentenza e della motivazione integrale, atteso che l'art. 47 comma secondo cod. proc. civ. prescrive che il termine per il regolamento decorre dalla comunicazione e che ai sensi dell'art. 133 comma primo cod.proc.civ. la stessa è eseguita dal cancelliere mediante biglietto contenente il solo dispositivo, potendo la parte prendere conoscenza della sentenza depositata in cancelleria e restando irrilevante, ai fini dello svolgimento delle difese, la data di deposito della sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)