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Sez. L, Sentenza n. 28147 del 20/12/2005 (Rv. 586858 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE | Atti discriminatori del datore di lavoro per ragioni di sesso - Presupposti - Discriminazione nella progressione in carriera - Sussistenza o meno della discriminazione - Accertamento in fatto - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586858-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE

L'accertamento relativo all'esistenza all'interno di una azienda di trattamento discriminatorio nei confronti di alcuni dei dipendenti per ragioni di sesso (discriminazione relativa, nella specie, alla progressione in carriera), è volto a verificare, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 125 del 1991, se siano stati adottati criteri idonei a svantaggiare in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell'uno o dell'altro sesso, riguardanti requisiti non essenziali per lo svolgimento dell'attività lavorativa, e si traduce in un apprezzamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di una discriminazione a carico del personale di sesso femminile dipendente di un'azienda elettronica, essendo stato richiesto come titolo preferenziale per la progressione in carriera il diploma di tecnico industriale, conseguibile senza preclusioni di sesso, benchè maggiormente diffuso tra gli uomini, e da ritenersi requisito essenziale per lo svolgimento del processo produttivo in un settore, quale quello elettronico, che richiede alta specializzazione).

Riferimenti normativi: Legge 10/04/1991 num. 125 art. 1, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)