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Sez. 2, Sentenza n. 3713 del 19/04/1996 (Rv. 497158 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEI CONTRAENTI | Controprestazione non scaduta né liquida - Comunicazione della parte obbligata di non volerla adempiere - Pericolo attuale di inadempimento - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497158-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEI CONTRAENTI

A norma dell'art. 1461 cod. civ. il contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta quando sussista un pericolo attuale di inadempimento della controprestazione, ancorché questa non sia ancora né scaduta, né liquida. Siffatta situazione di pericolo può essere correttamente desunta dalla comunicazione dalla quale l'altra parte dichiari di non volere adempiere la controprestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1461

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)