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Sez. 2, Sentenza n. 4818 del 14/07/1983 (Rv. 429707 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ - IN GENERE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DI UNO DEI CONTRAENTI - ATTO DI CITAZIONE DI COSTUI CONTENENTE LA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ DI VALERSI DELLA SCRITTURA IN CUI È CONSACRATO IL CONTRATTO - EQUIVALENZA ALLA SOTTOSCRIZIONE MANCANTE.*
Stato
decisa il 1983-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429707-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ - IN GENERE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DI UNO DEI CONTRAENTI - ATTO DI CITAZIONE DI COSTUI CONTENENTE LA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ DI VALERSI DELLA SCRITTURA IN CUI È CONSACRATO IL CONTRATTO - EQUIVALENZA ALLA SOTTOSCRIZIONE MANCANTE.*

L'atto di citazione, ove contenga la manifestazione di volontà di valersi della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta, realizza un valido equivalente della sottoscrizione mancante, data la natura della citazione di atto unilaterale recettizio, idoneo a determinare effetti sostanziali per l'attore che, con il rilascio della procura in calce o a margine della stessa, ne fa proprio il contenuto, e, nel contempo, soddisfa al requisito della sottoscrizione. La relativa notificazione, infatti, è pur sempre atto di parte attesa la radicale nullità di una notificazione fatta dal difensore senza indicazione della parte - sicché la citazione, nel suo collegamento con la domanda, determina anche conseguenze in ordine al rapporto sostanziale dedotto il giudizio. (Conf 2415/81, mass n 413188, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)