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Sez. 2, Sentenza n. 2415 del 23/04/1981 (Rv. 413188 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DI UNA SOLA PARTE - PRODUZIONE IN GIUDIZIO AD OPERA DELL'ALTRA - MANIFESTAZIONE DI VOLONTA DI AVVALERSI DELLA SCRITTURA CONTENUTA NELLA CITAZIONE - EQUIVALENZA ALLA SOTTOSCRIZIONE MANCANTE - GIUDIZIO VERTENTE SU OGGETTO DIVERSO DALL'ESISTENZA DELL'ESTREMO DELLA FORMA SCRITTA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413188-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DI UNA SOLA PARTE - PRODUZIONE IN GIUDIZIO AD OPERA DELL'ALTRA - MANIFESTAZIONE DI VOLONTA DI AVVALERSI DELLA SCRITTURA CONTENUTA NELLA CITAZIONE - EQUIVALENZA ALLA SOTTOSCRIZIONE MANCANTE - GIUDIZIO VERTENTE SU OGGETTO DIVERSO DALL'ESISTENZA DELL'ESTREMO DELLA FORMA SCRITTA - IRRILEVANZA.*

L'atto di citazione, ove contenga la manifestazione di volonta di valersi della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta, realizza un valido equivalente della sottoscrizione mancante, data la natura della citazione di atto unilaterale recettizio, idoneo a determinare effetti sostanziali per l'attore che, con il rilascio della procura in calce o a margine della stessa, ne fa proprio il contenuto, e, nel contempo, soddisfa al requisito della sottoscrizione. Ne rileva che trattasi di giudizio vertente su oggetto diverso dall'esistenza o meno dell'estremo della Forma scritta (nella specie: pagamento del prezzo), venendo in questo caso la citazione in considerazione non come atto di impulso processuale, ma come atto sostanziale che, una volta posto in essere, produce compiutamente i suoi effetti e, quindi, e utilizzabile in qualsiasi altra controversia (nella specie: sul perfezionamento formale della vendita). (V 5539/79, mass n 402125, sulla seconda parte; (V 1245/78, mass n 390596, sulla seconda parte; (Conf 2952/79, mass n 399276, sulla prima parte; (Conf 282/72, mass n 356126, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)