Sez. 2, Sentenza n. 3440 del 24/04/1990 (Rv. 466825 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DI UNA SOLA PARTE - PRODUZIONE IN GIUDIZIO AD OPERA DELL'ALTRA - MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ DI AVVALERSI DELLA SCRITTURA CONTENUTA NELLA CITAZIONE - EQUIVALENZA ALLA SOTTOSCRIZIONE MANCANTE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DI UNA SOLA PARTE - PRODUZIONE IN GIUDIZIO AD OPERA DELL'ALTRA - MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ DI AVVALERSI DELLA SCRITTURA CONTENUTA NELLA CITAZIONE - EQUIVALENZA ALLA SOTTOSCRIZIONE MANCANTE.*
Anche l'atto di citazione, ove contenga la manifestazione della volontà di avvalersi della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta, realizza un equivalente della sottoscrizione mancante, data la natura della citazione di atto unilaterale recettizio idoneo a determinare effetti sostanziali per l'attore che con il rilascio della procura in calce o a margine della stessa, ne fa proprio il contenuto e in pari tempo soddisfa il requisito della sottoscrizione. (Conf 4818/83, mass n 429707; (Conf 2415/81, mass n 413188).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)