Sez. U, Sentenza n. 4082 del 08/11/1976 (Rv. 382742 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - COMPROMESSI E CLAUSOLE COMPROMISSORIE PER LA DEVOLUZIONE DI CONTROVERSIE AD ARBITRI STRANIERI - VALIDITA - CONDIZIONI - FORMA SCRITTA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - COMPROMESSI E CLAUSOLE COMPROMISSORIE PER LA DEVOLUZIONE DI CONTROVERSIE AD ARBITRI STRANIERI - VALIDITA - CONDIZIONI - FORMA SCRITTA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
La convenzione di new York del 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia dalla legge 19 gennaio 1968, n 62, riconosce la validita dei compromessi e delle clausole compromissorie mediante le quali le parti sottopongono le loro controversie ad arbitri stranieri alla sola condizione (art 2) che una simile clausola di arbitrato risulti da una convenzione scritta, ossia da un contratto o da un compromesso firmati dalle parti o contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi. Trattandosi di negozio tra vivi, della sussistenza del requisito formale ora indicato, ossia della rispondenza della Forma adottata in concreto alle prescrizioni della convenzione, si deve giudicare in Italia in base alle Disposizioni dell'art 26 disp prel cod civ, che forniscono appunto i criteri per l'individuazione della legge regolatrice della Forma degli Atti, e non in base alle Disposizioni del successivo art 27, che fornisce invece i criteri per l'individuazione della legge regolatrice del processo. (V 3620/71, mass n 355338).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 26, Preleggi art. 27, Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 2, Legge 19/01/1968 num. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)