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Sez. L, Sentenza n. 2512 del 15/04/1985 (Rv. 440342 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - AUMENTO DELLA PENSIONE PREVISTO DALL'ART. 21 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 1965 N. 903 - INABILITÀ AL LAVORO DEL FIGLIO ULTRADICIOTTENNE - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1985-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440342-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - AUMENTO DELLA PENSIONE PREVISTO DALL'ART. 21 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 1965 N. 903 - INABILITÀ AL LAVORO DEL FIGLIO ULTRADICIOTTENNE - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*

Ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, cui rinvia l'art. 21 della legge 21 luglio 1965 n. 903, l'inabilità al lavoro del figlio (ultradiciottenne), richiesta - unitamente al requisito della cosiddetta vivenza a carico del pensionato - per l'aumento della pensione previsto dal detto art. 21, S'identifica in una grave infermità (fisica o mentale) atta a cagionare una assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. L'accertamento del giudice del merito in ordine alla sussistenza o meno, nel caso concreto, di una simile infermità è incensurabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivato. (V 4600/82, mass n 422569).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 39, Legge 21/07/1965 num. 903 art. 21 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)