Sez. L, Sentenza n. 11809 del 29/11/1993 (Rv. 484538 - 01)
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Correzione (della) | Provvedimento relativo - Carattere ordinatorio - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione.
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Correzione (della)
Il provvedimento di correzione di errore materiale ha carattere meramente ordinatorio in quanto non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta e non ha, quindi, rispetto ad essa alcuna autonoma rilevanza, ripetendo, invece, da essa medesima la sua validità, così da non esprimere un suo proprio contenuto precettivo rispetto al regolamento degli interessi in contestazione. Ne consegue che il detto provvedimento non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., alla cui esperibilità osta anche la prevista impugnabilità delle parti corrette, che è rimedio diretto esclusivamente al controllo della legittimità della disposta correzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)