Sez. L, Sentenza n. 10697 del 29/11/1996 (Rv. 500945 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Riapertura del termine di impugnazione relativamente alla parte corretta - Finalità - Verifica della legittimità e correttezza della correzione - Ammissibilità - Estensione al contenuto sostanziale della sentenza - Esclusione - Limiti - Rito del lavoro - Omissione di una statuizione nel dispositivo della sentenza depositata in cancelleria - Presenza della relativa motivazione - Nullità della sentenza - Esclusione - Correzione dell'errore materiale - Ammissibilità - Riapertura del termine di impugnazione per il merito - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
L'impugnazione della sentenza relativamente alla parte corretta in esito al procedimento di correzione di omissioni o errori materiali o di calcolo, che a norma dell'art. 288, terzo comma, cod. proc. civ., può essere proposta nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, può avere ad oggetto solo la verifica della legittimità ed esattezza della disposta correzione, salvo che l'errore corretto sia tale da determinare qualche obiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione. Tale ipotesi non è configurabile nel caso in cui l'errore materiale consista, nel rito del lavoro, nella mancata riproduzione di una delle statuizioni contenute nel dispositivo letto in udienza nel dispositivo della sentenza depositata in cancelleria, cui faccia riscontro una motivazione coerente con il dispositivo letto in udienza (situazione in cui non sussiste la nullità determinata, nell'ambito di tal rito, dal radicale contrasto tra il dispositivo letto in udienza e motivazione successivamente depositata, ed è invece ammissibile la procedura di correzione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)