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Sez. 1, Sentenza n. 3534 del 05/08/1977 (Rv. 387122 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE - FALLIMENTO DEL VENDITORE - FACOLTA DI SCELTA DEL CURATORE TRA ESECUZIONE E SCIOGLIMENTO - PRESUPPOSTI - PREESISTENZA AL FALLIMENTO DI UNA TRANSAZIONE NON NOVATIVA TRA VENDITORE E COMPRATORE - FACOLTA DEL CURATORE.*
Stato
decisa il 1977-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387122-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE - FALLIMENTO DEL VENDITORE - FACOLTA DI SCELTA DEL CURATORE TRA ESECUZIONE E SCIOGLIMENTO - PRESUPPOSTI - PREESISTENZA AL FALLIMENTO DI UNA TRANSAZIONE NON NOVATIVA TRA VENDITORE E COMPRATORE - FACOLTA DEL CURATORE.*

Ai sensi dell'art 72 della legge fallimentare, la facolta del curatore del fallimento del venditore di scegliere fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto, ed il conseguente diritto del compratore di sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni, fino a quando il curatore medesimo non dichiari di subentrare nel contratto, postulano che l'obbligazione principale del venditore non sia stata ancora eseguita, con la conseguenza che, in difetto di tale presupposto, la dichiarazione di fallimento non spiega alcun effetto sugli obblighi del compratore. Tali principi sono applicabili pure nel caso in cui, tra il venditore ed il compratore, in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del primo, sia intervenuta una transazione che non abbia interamente estinto il precedente rapporto di vendita (cosiddetto transazione non novativa), ma lo abbia integrato e sostituito con esclusivo riguardo alle obbligazioni del compratore (nella specie, pagamento del residuo prezzo e dei danni dovuti al venditore); onde in tale ipotesi, rimanendo ferma l'efficacia traslativa della cosa venduta per opera del contratto di vendita, va riconosciuto al curatore del fallimento del venditore il diritto di chiedere all'altro contraente lo adempimento delle obbligazioni assunte con la transazione, indipendentemente da una sua dichiarazione di subentrare nel rapporto. (V 2336/75, mass n 376183; (V 3422/74, mass n 371932).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1976, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)