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Sez. 1, Sentenza n. 2336 del 12/06/1975 (Rv. 376183 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376183-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA - CONDIZIONI - LIMITI.*

Al fine dell'applicazione delle Disposizioni di cui all'art 72 della legge fallimentare, ricorre ipotesi di inesecuzione, totale o parziale, del contratto di compravendita, per quanto attiene al venditore, soltanto quando questi non abbia consegnato la cosa, ovvero non abbia fatto acquistare al compratore la proprieta di essa, ove cio non sia avvenuto per effetto immediato del consenso; tale norma non opera, pertanto, nei confronti di una vendita di cose mobili che siano state consegnate al compratore e delle quali questi abbia cosi acquistato il possesso e le proprieta. (V 2870/63; 1534/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1476, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)