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Sez. 3, Sentenza n. 4011 del 02/04/1992 (Rv. 476524 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere | Fondi con fabbricati posti durevolmente al loro servizio in virtù di un rapporto di pertinenza - Trasferimento a titolo oneroso dei soli fabbricati rurali - Diritto di prelazione agraria (e di riscatto) del coltivatore diretto affittuario, del mezzadro e del compartecipante - Sussistenza - Condizioni - Onere probatorio del coltivatore diretto affittuario.
Stato
decisa il 1992-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476524-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere

Il coltivatore diretto affittuario, il mezzadro ed il compartecipante, titolari di contratto di affitto, di mezzadria, colonia o compartecipazione relativi a fondi con fabbricati posti durevolmente al loro servizio, in virtù di un rapporto di pertinenza, hanno diritto di prelazione agraria (e di riscatto), ai sensi degli artt. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 e 7 della legge 24 agosto 1971 n. 817, anche per i soli fabbricati rurali nel caso di loro trasferimento a titolo oneroso, a condizione che, nonostante la alienazione separata, questi beni continuino ad essere uniti al terreno dal vincolo pertinenziale, restando funzionalmente adibiti al servizio dell'impresa agraria, e siano mantenuti, in virtù dell'originario contratto, nel potere di fatto dell'affittuario, del mezzadro, del colono o del compartecipante. In tal caso, il coltivatore diretto affittuario, in considerazione della natura del bene sul quale egli esercita il suo diritto di prelazione, deve solo provare la sua attività professionale di coltivazione del fondo condotto in affitto, e non anche, quindi, che la complessiva forza lavorativa del suo nucleo familiare non è inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)