Sez. L, Sentenza n. 320 del 20/01/1989 (Rv. 461475 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - RICONOSCIMENTO - CRITERI - CONCRETA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - RILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - RICONOSCIMENTO - CRITERI - CONCRETA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - RILEVANZA.*
La concreta organizzazione aziendale costituisce, ove non sia contestata, una fonte di utili indicazioni sul valore delle formule adottate nelle convenzioni collettive per definire le qualifiche e gli inquadramenti ed ha il significato di quel comportamento complessivo delle parti cui il secondo comma dell'art. 1362 cod. civ. attribuisce Rilevanza per determinare la comune intenzione delle parti stesse. Pertanto, qualora un lavoratore rivendichi una qualifica superiore in relazione allo svolgimento di determinate mansioni, non può non assegnarsi rilievo alla circostanza che la qualifica rivendicata sia stata già riconosciuta dal datore di lavoro a molti altri dipendenti con mansioni identiche o equivalenti a quelle del lavoratore predetto. (Conf 3856/85, mass n 414503).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362 com. 2, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)