Sez. L, Sentenza n. 8569 del 28/09/1996 (Rv. 499828 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Clausole di significato equivoco - Interpretazione - Valutazione del comportamento complessivo delle parti - Comportamento degli associati - Rilevanza - Esclusione - Riferimento alla condotta delle associazioni stipulanti - Necessità - Fattispecie relativa alla interpretazione di norma transitoria, del contratto relativo alle aziende editrici di giornali quotidiani, relativa agli ex linotipisti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nell'interpretare una clausola di contratto collettivo di significato equivoco, al fine di determinare la comune intenzione delle parti, in relazione al criterio della valutazione del comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362, secondo comma, cod. civ.), bisogna far riferimento al comportamento delle associazioni stipulanti - per esempio alle posizioni da loro assunte durante la trattativa e alle istruzioni date agli associati - e non a quello tenuto in sede di esecuzione dagli imprenditori e dai lavoratori, che sono solo i destinatari delle disposizioni contrattuali stipulate dalle associazioni sindacali e il cui comportamento può rivelarsi più o meno conforme al contenuto delle disposizioni da applicare, ma non può incidere sulla ricerca della volontà negoziale espressa da altri soggetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui la dichiarazione a verbale sull'art. 4 del contratto di collettivo del 1985 per i dipendenti da aziende editrici di giornali quotidiani relativa alla conservazione del trattamento di miglior favore in passato accordato in materia di orario di lavoro ai linotipisti operanti nelle città di Roma e Palermo in regime di turni non poteva ritenersi applicabile ai lavoratori che, già rivestenti la qualifica di compositori - impaginatori, erano confluiti, insieme con gli ex linotipisti, nella nuova unica categoria degli operatori grafici).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)