Sez. 5, Sentenza n. 40393 del 20/06/2012 Ud. (dep. 15/10/2012) Rv. 253361 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Intermediazione finanziaria - Reati - Manipolazione del mercato informativa - Momento consumativo.
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Il delitto di manipolazione del mercato informativo è reato di mera condotta, che si consuma nel momento in cui ha luogo la diffusione della notizia falsa e in riferimento al quale deve essere valutata, applicando il criterio della prognosi postuma, la sua idoneità a produrre concretamente effetti distorsivi del mercato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)