Sez. L, Sentenza n. 8048 del 04/10/1994 (Rv. 487994 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI | Soggetti avvalsisi della facoltà di prosecuzione volontaria "ex lege" n. 218 del 1952 - Beneficio ex art. 25, terzo comma, legge citata - Condizione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI
L'applicazione del beneficio previsto (con riguardo ai soggetti avvalsisi della facoltà di prosecuzione volontaria disciplinata dall'art. 5 della stessa legge) dalla norma transitoria dell'art. 25 terzo comma, della legge 4 aprile 1952 n. 218 (sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) è subordinata all'effettivo versamento di quote della ridotta contribuzione nel periodo indicato dalla stessa norma.
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)