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Sez. L, Sentenza n. 3552 del 29/07/1989 (Rv. 463524 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI - FACOLTÀ DI PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONTRIBUZIONE NEL PERIODO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 218 DEL 1952 FINO ALL'1 GENNAIO 1962 - OPERATIVITÀ DELLA RELATIVA DISCIPLINA EX ART. 25, TERZO COMMA, LEGGE CIT. - CONDIZIONI - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PROSECUZIONE - INSUFFICIENZA - SILENZIO DELL'INPS IN ORDINE ALLA DOMANDA MEDESIMA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463524-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI - FACOLTÀ DI PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONTRIBUZIONE NEL PERIODO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 218 DEL 1952 FINO ALL'1 GENNAIO 1962 - OPERATIVITÀ DELLA RELATIVA DISCIPLINA EX ART. 25, TERZO COMMA, LEGGE CIT. - CONDIZIONI - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PROSECUZIONE - INSUFFICIENZA - SILENZIO DELL'INPS IN ORDINE ALLA DOMANDA MEDESIMA - IRRILEVANZA.*

L'operatività del disposto dell'art. 25, terzo comma, della legge 4 aprile 1952 n. 218 sul riordinamento delle pensioni dell'Assicurazione obbligatoria per i.V.S. (norma la quale, in favore di coloro che si avvalgono della facoltà di prosecuzione volontaria della contribuzione nel periodo dall'entrata in vigore della legge stessa fino all'1 gennaio 1962, dispone che i minimi contributivi, ai fini del diritto alla liquidazione della pensione, siano quelli stabiliti per l'anno nel quale l'assicurato presenta la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria) è subordinata alla sussistenza di specifici presupposti, fra cui quello dell'effettivo versamento di quote della ridotta contribuzione nel periodo indicato da tale norma transitoria; né, al fine di ritenere la sufficienza della mera presentazione, da parte dell'assicurato, della domanda di prosecuzione volontaria, ha rilievo che detto versamento sia mancato per il silenzio dell'i.N.P.S. in ordine alla domanda predetta, integrando tale comportamento dell'istituto una Forma di silenzio-rigetto suscettibile d'impugnativa dell'interessato. (V 1749/88, mass n 457742; (V 1936/85, mass n 439852).*

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 5, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)