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Sez. 2, Sentenza n. 573 del 12/01/2011 (Rv. 616242 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - DOMANDA - LIMITI - IN GENERE | Principio di universalità - Derogabilità - Divisione parziale - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616242-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - DOMANDA - LIMITI - IN GENERE

Il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile ed è possibile una divisione parziale, sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia quando, essendo stata richiesta tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)