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Sez. 2, Sentenza n. 1077 del 01/02/1992 (Rv. 475530 - 01)

Donazione - Rimuneratoria - In genere | Nozione - Liberalità d'uso - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475530-01

Donazione - Rimuneratoria - In genere

Per donazione remuneratoria deve intendersi l'attribuzione gratuita compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale o sociale per compensare i servizi resi e o promessi dal donatario, mentre per la configurabilità della liberalità d'uso si richiede non solo che l'attribuzione patrimoniale gratuita sia effettuata per speciale apprezzamento dei servizi in precedenza ricevuti dal donante o per rispettare l'uso che consiglia di compierla in determinate occasioni, ma anche una certa equivalenza economica tra il valore delle cose donate e quello dei servizi ricevuti dal disponente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 770

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)