Sez. 2, Sentenza n. 14981 del 24/10/2002 (Rv. 558045 - 01)
DONAZIONE - RIMUNERATORIA - IN GENERE | Configurabilità - Condizioni - Forma: atto pubblico - Necessità .
DONAZIONE - RIMUNERATORIA - IN GENERE
Per donazione remuneratoria deve intendersi l'attribuzione gratuita compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale o sociale per compensare i servizi resi dal donatario; pertanto, per la validità della stessa, occorre che sia costituita con le forme di legge previste per la donazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 770
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)