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Sez. L - , Sentenza n. 2497 del 01/02/2018 (Rv. 647308 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Indennità di mobilità - Corresponsione anticipata ex art. 7, comma 5, della l. n. 223 del 1991 - Finalità - Svolgimento di lavoro a progetto - Incompatibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647308-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

La corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità prevista dall’art. 7, comma 5, della l. n. 223 del 1991 persegue la finalità di incentivare il disoccupato in mobilità verso attività autonome, riducendo la pressione sul mercato del lavoro subordinato, e in quanto contributo finanziario destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in proprio, perde la sua connotazione tipica di prestazione di sicurezza sociale. Lo svolgimento di attività lavorativa autonoma, o anche di collaborazione coordinata e continuativa nelle forme del contratto a progetto, invece, fa cessare lo stato di bisogno connesso alla disoccupazione involontaria e determina il venire meno, sia del diritto all’indennità di disoccupazione, sia di quello all’indennità di mobilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 60 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 61, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 52, Regio Decr. 07/12/1924 num. 2270 art. 52, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 37, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)