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Sez. L, Sentenza n. 20826 del 02/10/2014 (Rv. 632572 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di mobilità - Svolgimento di attività di lavoro autonomo da parte del percettore - Conseguenze - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632572-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

Lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma, come quella di collaborazione coordinata e continuativa, suscettibile di redditività, comporta il venir meno dello stato di bisogno connesso alla disoccupazione involontaria e determina la cessazione del diritto all'indennità di mobilità, quale tipica prestazione di sicurezza sociale, atteso il carattere speciale dell'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che consente un'erogazione anticipata dell'indennità quale contributo finanziario all'avvio di attività in proprio da parte del lavoratore in mobilità.

Riferimenti normativi: Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 9, Regio Decr. 07/12/1924 num. 2270 art. 52, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)