Sez. 3, Sentenza n. 3240 del 19/04/1990 (Rv. 466716 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE - CESSAZIONE ALLE SCADENZE DI CUI ALL'ART. 58 DELLA LEGGE 392 DEL 1978 - NECESSITÀ DELLA DISDETTA - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE - CESSAZIONE ALLE SCADENZE DI CUI ALL'ART. 58 DELLA LEGGE 392 DEL 1978 - NECESSITÀ DELLA DISDETTA - ESCLUSIONE.*
Le locazioni degli immobili urbani destinati ad uso di abitazione, soggette a proroga alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392 - a differenza dei contratti non soggetti a proroga disciplinati dal successivo art. 65 - cessano alle scadenze indicate nell'art. 58 della citata legge senza che sia necessaria la disdetta, non essendo soggette alla disciplina della rinnovazione tacita del rapporto prevista dall'art. 3 della stessa legge. Pertanto, mentre anteriormente alla scadenza legale del contratto, in costanza del regime transitorio dello stesso, resta proponibile la domanda di recesso per necessità di cui allo art. 59, successivamente a quella scadenza il locatore ha facoltà di agire per il rilascio dell'immobile per finita locazione. (contra 4428/89, mass n 463983; (contra 4428/89, mass n 463984; (contra 1289/85, mass n 439379).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 58 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)