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Sez. 2, Sentenza n. 363 del 19/02/1964 (Rv. 300445 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - LIMITI - INDENNITA DI ANZIANITA - ANZIANITA PRECEDENTE DEL LAVORATORE - OBBLIGO DI CONOSCENZA - DA PARTE DELL'ACQUIRENTE - PROVA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1964-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300445-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - LIMITI - INDENNITA DI ANZIANITA - ANZIANITA PRECEDENTE DEL LAVORATORE - OBBLIGO DI CONOSCENZA - DA PARTE DELL'ACQUIRENTE - PROVA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

In tema di trasferimento dell'azienda, a norma del secondo comma dell'art. 2112 cod. civ., l'acquirente e obbligato in solido con l'alienante - alle condizioni previste nell'articolo stesso - per tutti i crediti che il prestatore di lavoro aveva al tempo del trasferimento in dipendenza del lavoro prestato, sempreche l'acquirente ne abbia avuto conoscenza all'atto del trasferimento. Tale limitazione vale soltanto per quei crediti di lavoro che siano gia acquisiti dal lavoratore e quindi esigibili al momento in cui avviene il trasferimento, ivi compresi quelli che trovano causa nella disdetta data dall'alienante, mentre quando il rapporto di lavoro e proseguito con il nuovo concessionario, vale sempre il principio stabilito dal primo comma del predetto articolo, che cioe il prestatore di lavoro conserva i diritti derivantigli, in ordine all'indennita di licenziamento, dall'indennita raggiunta prima del trasferimento con la conseguenza che, essendo il credito, corrispondente a tali diritti condizionato alla risoluzione del rapporto, dello stesso deve necessariamente rispondere chi e titolare dell'impresa al momento in cui ha luogo tale risoluzione. In tale ipotesi - da tenere distinta da quella che Forma oggetto del comma secondo - non e richiesta alcuna prova della conoscenza da parte dell'acquirente, all'atto del trasferimento, dell'anzianita gia maturata in precedenza da quei lavoratori che sono rimasti alle sue dipendenze, dovendosi evidentemente presumere che egli si sia preoccupato di rendersene edotto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)