Sez. L, Sentenza n. 1832 del 17/03/1986 (Rv. 445135 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - USUFRUTTO ED AFFITTO D'AZIENDA - AFFITTO - SOLIDARIETÀ FRA LOCATORE ED AFFITTUARIO - PORTATA - LIMITI - DIRITTI DEL LAVORATORE DERIVANTI DALL'ANZIANITÀ - SOGGETTO PASSIVO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - USUFRUTTO ED AFFITTO D'AZIENDA - AFFITTO - SOLIDARIETÀ FRA LOCATORE ED AFFITTUARIO - PORTATA - LIMITI - DIRITTI DEL LAVORATORE DERIVANTI DALL'ANZIANITÀ - SOGGETTO PASSIVO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Nel caso di affitto dell'azienda, la solidarietà fra locatore ed affittuario, a norma del secondo comma dell'art. 2112 cod. civ., si verifica per tutti i crediti già acquisiti dal prestatore di lavoro e quindi esigibili al momento in cui avviene l'affitto, e non per quelli che sorgono successivamente. Per questi vale il principio stabilito dal primo comma dell'art. 2112 cod. civ., e cioè che il lavoratore conserva i diritti derivantigli, in ordine alla indennità di licenziamento, dall'anzianità raggiunta prima del trasferimento, con la conseguenza che, essendo il credito corrispondente a tali diritti condizionato alla risoluzione del rapporto, dello stesso deve necessariamente rispondere chi è titolare dell'impresa al momento in cui ha luogo tale risoluzione, con esclusione del locatore dell'azienda. (V 4416/82, mass n 422406; (V 1684/78, mass n 391088; (V 808/73, mass n 363069; (V 363/64, mass n 300445).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)