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Sez. 1, Sentenza n. 5095 del 13/03/2015 (Rv. 634687 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Recesso previsto dal secondo comma dell'art. 1385 cod. civ. - Risoluzione stragiudiziale del contratto - Configurabilità - Presupposti - Operatività - Conseguenze - Ritenzione della somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria - Legittimità - Fondamento
Stato
decisa il 2015-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634687-01

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA

Il recesso previsto dal secondo comma dell'art. 1385 cod. civ. configura una forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, che presuppone l'inadempimento della controparte ed è destinata a divenire operante con la semplice sua comunicazione a quest'ultima, sicchè la parte non inadempiente, provocata tale risoluzione mediante diffida ad adempiere, ha diritto di ritenere quanto ricevuto a titolo di caparra confirmatoria come liquidazione convenzionale del danno da inadempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)