Sez. 3, Sentenza n. 2999 del 28/02/2012 (Rv. 621537 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Risoluzione del contratto ex art. 1454 cod. civ. - Richiesta di ritenzione della caparra o di restituzione del doppio ex art. 1385 cod. civ. - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze.
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA
La risoluzione di diritto del contratto per diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., non preclude alla parte adempiente, nel caso in cui sia stata contrattualmente prevista una caparra confirmatoria, l'esercizio della facoltà di ottenere, secondo il disposto dell'art. 1385 cod. civ., invece del risarcimento del danno, la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, con la conseguenza che, sebbene spetti al giudice di accertare che l'inadempimento dell'altra parte non sia di scarsa importanza, non è poi onere della parte adempiente provare anche il danno nell'"an" e nel "quantum debeatur".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)