diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 548 del 12/01/2011 (Rv. 615971 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE | Obbligo contrattuale di sostituzione di collega assente - Prestazione aggiuntiva - Astensione collettiva da tale prestazione - Sciopero - Configurabilità' - Esclusione - Conseguenze - Sanzioni disciplinari - Legittimità.
Stato
decisa il 2011-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615971-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE

In tema di astensione collettiva dal lavoro e con riferimento al caso in cui un accordo collettivo contenga una disposizione che obblighi il dipendente a sostituire, oltre la sua prestazione contrattuale già determinata, in quota parte oraria, un collega assente, remunerandolo con una quota di retribuzione inferiore alla maggiorazione per lavoro straordinario, la relativa astensione collettiva da tale prestazione non attiene al legittimo esercizio del diritto di sciopero, ma costituisce inadempimento parziale degli obblighi contrattuali, sicché non sono di per sé illegittime le sanzioni disciplinari irrogate dal datore ai dipendenti che hanno rifiutato la prestazione aggiuntiva loro richiesta e il comportamento datoriale non è antisindacale.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Contr. Coll. 29/07/2004, Costituzione art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)