Sez. L, Sentenza n. 2214 del 28/03/1986 (Rv. 445370 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - ASTENSIONE DA TALUNI SOLTANTO DEGLI ADEMPIMENTI COMPRESI SULLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - ILLEGITTIMITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AD ASTENSIONE DALL'ESPLETAMENTO DELLE MANSIONI SUPERIORI TEMPORANEAMENTE ASSEGNATE E NON ANCHE DI QUELLE ORDINARIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - ASTENSIONE DA TALUNI SOLTANTO DEGLI ADEMPIMENTI COMPRESI SULLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - ILLEGITTIMITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AD ASTENSIONE DALL'ESPLETAMENTO DELLE MANSIONI SUPERIORI TEMPORANEAMENTE ASSEGNATE E NON ANCHE DI QUELLE ORDINARIE.*
Lo sciopero, anche se attuabile con diversa incidenza nel tempo e nello spazio (talché può articolarsi per settori ovvero ad intermittenza oppure ancora può essere di durata minima purché apprezzabile nell'economia del rapporto), non può però consistere in alcun comportamento diverso dal mancato espletamento della prestazione lavorativa dedotta nel rapporto. Pertanto per sciopero deve intendersi unicamente la sospensione temporanea, ma totale, dell'attività dei prestatori d'opera e non già l'astensione da taluni soltanto degli adempimenti compresi nella prestazione lavorativa, con la conseguenza che un siffatto comportamento non trova tutela nell'art. 40 della Costituzione bensì può configurare responsabilità contrattuale e disciplinare del lavoratore. (nella specie il giudice del merito aveva ritenuto illegittimo il cosiddetto sciopero delle mansioni, ossia lo sciopero consistente nell'astensione dei lavoratori unicamente dall'espletamento delle mansioni superiori loro temporaneamente assegnate, pur continuando essi a rimanere in servizio per l'espletamento delle mansioni ordinarie; la S.C. - nel confermare tale pronuncia - ha affermato il suddetto principio di diritto). (V 5378/85, mass n 442613; (V 711/80, mass n 404147; (contra 2840/84, mass n 434880).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)