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Sez. L, Sentenza n. 22151 del 03/09/2008 (Rv. 604499 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Tutela contro la disoccupazione ordinaria e in agricoltura - Presupposto comune - Involontarietà dello stato di disoccupazione - Sussistenza - Liquidazione delle relative indennità - Periodo di disoccupazione involontaria nel territorio italiano - Necessità - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604499-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

Posto che la tutela contro la disoccupazione opera sul presupposto - comune alla disoccupazione ordinaria ed a quella agricola - della "involontarietà" dello stato di disoccupazione medesimo, affinché sia possibile la liquidazione della relativa indennità è necessario che il suddetto presupposto sussista nello Stato italiano, giacché il sistema assicurativo nazionale è pur sempre improntato, in assenza di convenzioni internazionali di sicurezza sociale, al principio della territorialità, nel senso che gli eventi rilevanti per il rapporto assicurativo, e cioè sia il periodo di espletamento dell'attività lavorativa, sia il periodo di mancanza involontaria di lavoro, sono quelli trascorsi nel territorio nazionale, restando ininfluente ogni evento che occorra in periodo trascorso all'estero. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima la trattenuta effettuata dall'INPS sull'indennità di disoccupazione, per taluni agricola e per altri ordinaria, in corrispondenza delle giornate coincidenti con il ritorno degli assicurati, cittadini stranieri, nei loro Paesi di origine, non legati da convenzioni di sicurezza sociale).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 7 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)