Sez. L - , Sentenza n. 16997 del 10/07/2017 (Rv. 644875 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di disoccupazione - Presupposti - Allontanamento dal territorio nazionale - Irrilevanza - Inosservanza di comportamenti attivi - Necessità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
In tema di tutela contro la disoccupazione, sebbene il sistema di sicurezza sociale resti improntato al principio della territorialità, la perdita del diritto all’indennità di disoccupazione non può essere ancorata ad un generico allontanamento all’estero dell’assicurato, bensì all’inosservanza degli specifici comportamenti attivi imposti dal legislatore al fine di controllare la permanenza dello stato di disoccupazione, previsti dall’art. 4 del d.lgs. n. 181 del 2000, “ratione temporis vigente”. (Nella specie, la S.C. ha confermato le pronunce di merito che avevano riconosciuto il diritto all’indennità di disoccupazione al beneficiario non cittadino italiano anche durante il periodo in cui era ritornato al proprio paese di origine, ritenendo non raggiunta la prova della mancanza dei presupposti richiesti dalle procedure uniforme per l’accertamento dello stato di disoccupazione previsti dalla norma citata).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 45 CORTE COST., Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/2002 num. 297 art. 5 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)