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Sez. L, Sentenza n. 15412 del 02/12/2000 (Rv. 542404 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità ordinaria di disoccupazione - Presupposto della prestazione nell'anno di almeno settantotto giorni di attività lavorativa soggetta a contribuzione per l'assicurazione obbligatoria - Computo - Giornate di mancata prestazione soggette a contribuzione - Inclusione - Giorni non lavorati soggetti a contribuzione figurativa - Rilevanza - Periodi di astensione dal lavoro per maternità - Copertura assicurativa mediante contribuzione figurativa - Limiti - Periodi di astensione facoltativa - Copertura assicurativa - Insussistenza fino all'entrata in vigore della legge n. 53 del 2000.
Stato
decisa il 2000-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542404-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

Ai fini dell'acquisizione del diritto all'indennità di disoccupazione, esteso, ai sensi dell'art. 7 decreto legge n. 86 del 1988, convertito in legge n. 160 del 1988, ai lavoratori che abbiano prestato nell'anno almeno settantotto giorni di attività lavorativa per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, deve tenersi conto, oltre che delle giornate di effettiva prestazione del lavoro e delle giornate di mancata prestazione lavorativa per le quali tuttavia persista a carico del datore di lavoro l'obbligo della retribuzione e della corrispondente contribuzione (come per le giornate di ferie o di riposo retribuito), anche delle giornate per le quali la legge considera versati i contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione attraverso l'istituto della contribuzione figurativa, dato che la norma suddetta si limita ad esigere che si tratti di giornate per le quali "siano stati versati o siano dovuti i contributi", senza distinguere tra i soggetti a carico dei quali è posto il relativo obbligo e neppure fra le diverse tipologie di contribuzione, trovando perciò applicazione il principio generale della equivalenza dei contributi effettivi e figurativi. Peraltro, con riferimento ai periodi di mancata prestazione lavorativa per maternità, alla stregua della norma generale dell'art. 56 legge n. 1155 del 1936, nonché della legge n. 1204 del 1971 (art. 1, 7, 10 e 15) e delle successive disposizioni contenute nei decreti legislativi n. 503 del 1992 e n. 564 del 1996, devono ritenersi coperti dalla contribuzione figurativa, agli effetti del diritto all'indennità di disoccupazione, solamente i periodi di astensione dal lavoro obbligatoria, rimanendone invece esclusi i periodi di astensione facoltativa (principio enunciato in fattispecie cui non era applicabile "ratione temporis" la legge 8 marzo 2000 n. 53, recante disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, che prevede all'art. 3 la copertura mediante contributi figurativi anche dei periodi di astensione facoltativa dal lavoro).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Legge 06/04/1935 num. 1155 art. 56, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 1 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 7 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 10 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 14, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 16/09/1996 num. 564 CORTE COST., Legge 08/03/2000 num. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)