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Sez. 2, Sentenza n. 5640 del 21/12/1995 Cc. (dep. 22/02/1996) Rv. 204039 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Proroga | Necessità di accertamenti complessi - Colpevole ritardo del p.m. - Concedibilità della proroga - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204039-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Proroga

In tema di proroga della custodia cautelare, l'art. 305, comma secondo, cod. proc. pen., richiede che, permanendo le esigenze cautelari, gli accertamenti da compiersi siano assolutamente necessari ai fini del procedimento e che la necessità si riferisca a emergenze sopravvenute o, qualora preesistenti, tali da non potere essere soddisfatte utilmente nel termine originariamente prefissato; al giudice per le indagini preliminari è pertanto preclusa la possibilità di accordare la proroga richiestagli qualora accerti un colpevole ritardo da parte del pubblico ministero nel tempestivo adempimento della attività di indagine, non potendosi consentire che l'inerzia degli inquirenti possa giustificare il protrarsi della privazione della libertà personale dell'indagato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)